Corso alimentaristi (base e aggiornamento)

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Decreto 11/07/2005 n.109: la partecipazione ai corsi deve avvenire entro un mese dall’inizio della nuova attività o assunzione e deve essere aggiornato ogni due anni.

Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 a carico del responsabile dell’industria alimentare ai sensi dell’art. 6 del Decreto sopra citato.

ESONERATI

Ai sensi della nota del 08/3/2016 prot 2098/DSP-V2/2016 del Dipartimento di Prevenzione sono esonerati dalla partecipazione ai corsi, le persone in possesso dei seguenti titoli:

  • I soggetti laureati di 1° e 2° livello di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali, scienze agrarie, scienze forestali e ambientali, farmacia, chimica, scienze biologiche, biotecnologie, scienze e tecnologie alimentari, dietista, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecniche erboristiche, economia e ingegneria della qualità
  • I soggetti laureati in discipline riconosciute equipollenti e documentate;
  • I periti agrari e gli agrotecnici;
  • I soggetti diplomati della scuola alberghiera che abbiano documentato nel curriculum di studi lo svolgimento di programmi specifici in materia di analisi del rischio e di autocontrollo
  • Il personale alimentarista che abbia seguito analoghi percorsi formativi, riconosciuti dai Dipartimenti di sanità pubblica italiani.
  • I soggetti che pur operando nelle imprese alimentari rivestono stabilmente ed esclusivamente mansioni che non implicano lo svolgimento, neppure sporadico o temporanee, di attività di produzione, manipolazione, somministrazione, confezionamento, deposito, trasporto di alimenti e che in sostanza non entrano in diretto contatto con gli alimenti es (vendita di caramelle confezionate tabaccai, addetti alla manutenzione, addetto al solo servizio di cassa, trasportatori di alimenti confezionati non deperibili, titolari e responsabili di imprese che non svolgono il ruolo di responsabile di autocontrollo e che non partecipano alle attività alimentari).

 

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