IMPOSTA SPECIALE SUL REDDITO

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28 Marzo 2019

Gentile Associato, ricordiamo che ai sensi dell'articolo 43 della Legge 147/2017  il 30 aprile 2019 scade il termine pe ril pagamento dell’imposta speciale sul reddito

Ricordiamo che ai sensi dlela nromativa vigente,  i contribuenti esercitanti attività d’impresa e di lavoro autonomo sono tenuti annualmente a corrispondere una tassa speciale sul reddito come segue:

a) lavoratori autonomi euro 1.000,00;

b) imprese individuali e società di persone euro 1.000,00;

c) imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata euro 500,00;

d) imprese costituite in forma giuridica ed enti assimilati euro 2.000,00.

Qualora l’ammontare dei ricavi dell’attività ordinaria relativo al precedente periodo d’imposta sia superiore ad euro 300.000,00 gli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono raddoppiati”.

Per l'anno 2019 bisognerà versare il 75% dell’importo previsto.

L’imposta deve essere versata entro il primo quadrimestre dell’esercizio fiscale di competenza direttamente presso gli sportelli bancari oppure attraverso la compensazione con i crediti a disposizione presso lo sportello cassa dell’Ufficio Tributario. In caso di licenze individuali cointestate il versamento dell’imposta si riferisce all’attività economica nel suo complesso e non in capo al singolo cointestatario. Per i primi sei anni di esercizio dell’attività si fa riferimento al primo Dicembre 2017 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.14 rilascio della licenza o, nel caso di lavoratori autonomi, all’iscrizione originaria all’Ufficio del Lavoro”.

Le attività economiche esenti dall’applicazione dell’imposta speciale sul reddito ai sensi del comma 4, lettera b) del presente articolo, che riattivano la licenza dopo il 31 marzo sono tenute al pagamento dell’imposta speciale sul reddito nella misura della quota parte dell’importo per le stesse stabilito corrispondente al periodo che intercorre fra la data di riattivazione della licenza ed il 31 dicembre”.

L’imposta speciale sul reddito, non deducibile ai fini della determinazione del reddito può essere portata in detrazione dall’imposta generale sui redditi dovuta per l’esercizio cui si riferisca; l’eventuale eccedenza dell’imposta oppure l’intera imposta nel caso in cui non sia dovuta può essere portata in detrazione, ovvero potrà essere compensata con ulteriori imposte dirette e indirette a partire dal secondo periodo di imposta successivo e non oltre i quattro successivi”.

 

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